UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Congedo straordinario retribuito. Interpello Ministero lavoro

21/04/2011

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con interpello n. 17/11, si pronuncia in merito alla erogazione dell’indennità economica e al versamento della contribuzione figurativa relativi ai periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario, per l’assistenza a persone con handicap grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001. Il quesito era stato posto dall’Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica (AGIDAE).
Viene ricordato che durante la fruizione del congedo, il richiedente ha diritto ad un’indennità pari all’ultima retribuzione corrisposta e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.
Dopo un rapido esame normativo, il Ministero precisa che il personale insegnante dipendente di scuole elementari parificate paritarie risulta assicurato contestualmente sia all’INPDAP per le prestazioni pensionistiche (contributi previdenziali), sia all’INPS per le prestazioni di carattere assistenziale, tra cui rientra l’indennità economica spettante per periodi di astensione dal lavoro per congedo straordinario.
Pertanto secondo il Ministero, è “possibile affermare che l’indennità economica per i periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale straordinario, di cui all’art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, stante la natura assistenziale della stessa, va erogata dall’INPS anche ai lavoratori iscritti ad altri fondi pensionistici e, dunque, anche al personale dipendente di scuole elementari parificate paritarie assicurato all’INPDAP.
Ciò premesso, sembra potersi sostenere che anche la relativa contribuzione figurativa venga riconosciuta sia a coloro che risultino iscritti all’INPS, sia ai lavoratori del settore privato che, attualmente, siano assicurati all’INPDAP ai soli fini del contributi pensionistici”.