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Amianto: esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI)

31/01/2011


Il Ministero del lavoro con lettera circolare del 25 gennaio scorso rende noti gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto. Gli stessi sono stati approvati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul Lavoro, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 249 (valutazione rischio amianto) del D.Lgs. n. 81/08 e sue modifiche e integrazioni.
Anche per queste attività vi è l’obbligo del datore di lavoro di indicare chiaramente nel documento di valutazione del rischio, che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni ESEDI.
Le attività di "ESEDI" vengono identificate in quelle effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. All’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.
A titolo indicativo e non esaustivo nell’allegato 1 alla circolare ministeriale è riportato un primo elenco di attività che possono rientrare nelle attività "ESEDI". Queste possono essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata.
Viene infine sottolineato che durante l’effettuazione delle attività "ESEDI" dovrà comunque essere assicurato il rispetto delle misure igieniche di cui all’articolo 252 del D. Lgs. n. 81/08 con particolare riguardo all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie che devono avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

 

Leggi la lettera Circolare Ministeriale