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Aggravamento malattie professionali oltre i 15 anni della revisione. Corte di Cassazione

19/05/2011


La Corte di Cassazione con due sentenze dello scorso marzo ribadisce il principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 46/2010, secondo il quale al titolare di una rendita per malattia professionale può essere riconosciuto un maggior grado di inabilità, anche quando siano trascorsi i quindici anni per la revisione, qualora detto aggravamento sia dovuto al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio che aveva comportato a suo tempo l’insorgenza della malattia, venendosi a determinare una “nuova inabilità”, superiore a quella già riconosciuta.
In particolare i casi esaminati dalla Corte riguardano lavoratori già titolari di rendita per malattia professionale, ai quali dopo il termine di revisione quindicennale era stato riconosciuto un aggravamento essendo stati esposti al medesimo rischio che aveva determinato l’originaria malattia professionale, senza che fossero mutate le condizioni ambientali, tempi e modalità di svolgimento della prestazione.
Sia l’Inail che i giudici di primo grado e di secondo grado avevano escluso nelle fattispecie la possibilità di aggravamento delle malattie professionali per decorso del termine di quindici anni di cui all’art. 137 del T.U. 1124/65 (principio della stabilizzazione dei postumi), non riconoscendo le nuove domande di malattia professionale proposte dagli interessati.
La Corte di Cassazione, accoglie i ricorsi dei lavoratori e ritiene che “in siffatte situazioni, l'aspetto che viene in considerazione non concerne l'evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall'Istituto assicuratore, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell'esposizione lavorativa al medesimo rischio morbigeno. Pertanto, la fattispecie deve ritenersi estranea all'ipotesi di cui all'art. 137 cit..”.
Quando il maggior grado di inabilità dipenda dal protrarsi dell'esposizione a rischio patogeno, e si è quindi in presenza di una "nuova" malattia, seppure della stessa natura della prima, la disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 80 (costituzione rendita unica), estesa alle malattie professionali dall'art. 131, come da sentenza della Corte Costituzionale n. 46/10.