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Riordino dei permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato

19/06/2011


Il Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2011 ha approvato il decreto legislativo per il riordino di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato, in attuazione della delega ex art. 23 della legge n. 183/2010.
Il decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, apporta alcune modifiche alla legge n. 104/92 circa i benefici lavorativi richiesti dai lavoratori dipendenti per assistere familiari con handicap grave, e al D.Lgs. n.151/01 (tutela della maternità e paternità).
Riportiamo alcune delle novità previste.
Congedo di maternità. Viene riconosciuta la facoltà della lavoratrice di tornare al lavoro in caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, se le condizioni di salute lo permettono, dietro presentazione di apposita certificazione medica.
Prolungamento congedo parentale. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino (novità!), al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni (comprensivo dei periodi di congedo ordinario), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno, salvo che non venga richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Congedo retribuito biennale. Vengono apportate modifiche al comma 5 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 151/01, che disciplina il congedo retribuito di due anni per assistenza a familiare disabile grave. Il decreto, pur tenendo ovviamente conto delle sentenze della Corte Costituzionale che negli anni hanno ampliato la platea dei beneficiari dai genitori, fratelli e sorelle al coniuge e ai figli, modifica l’ordine di priorità dei soggetti legittimati (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle) e stabilisce delle condizioni (mancanza, decesso o patologie invalidanti) – prima non previste – in presenza delle quali il diritto alla fruizione del congedo passa ai successivi soggetti indicati nell’ordine. La norma chiarisce che il congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno, nel caso i sanitari della struttura ne attestino l’esigenza. Viene infine precisato che il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, questione sempre controversa.

Queste in sintesi solo alcune delle modifiche previste. Ulteriori approfondimenti non appena il decreto sarà pubblicato.