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Maternità fuori dal rapporto di lavoro

07/03/2011


A decorrere dal 1° maggio 2010, per le domande di accredito figurativo dei periodi di congedo di maternità e di riscatto dei periodi di congedo parentale, verificatisi fuori di un rapporto di lavoro, il requisito richiesto dei cinque anni di contribuzione effettiva può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario.
Lo comunica l’Inps con circolare n. 41 del 25.2.2011, alla luce del parere espresso dal Ministero del lavoro, tenuto conto dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari dal 1° maggio 2010 e con riferimento all’art. 6 del regolamento (CE) n. 883/04 relativo alla totalizzazione.
Con il nuovo orientamento, sono state pertanto superate le precedenti indicazioni dell’Istituto previdenziale secondo le quali soltanto la contribuzione italiana permetteva il raggiungimento del requisito dei cinque anni.
Si ricorda che la possibilità di chiedere l’accredito figurativo/riscatto dei periodi di maternità collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, è prevista dal T.U. n. 151/01 “Tutela della maternità e paternità”.
Questi periodi di contribuzione figurativa accreditata/riscattata sono validi per tutte le prestazioni pensionistiche.

I lavoratori interessati, madri o padri, possono rivolgersi agli Uffici del Patronato Ital Uil per verificare l’intera posizione assicurativa alla luce delle indicazioni ministeriali e dell’Inps.
Gli Uffici del Patronato Ital sono a disposizione, gratuitamente, per fornire tutte le informazioni e per garantire piena assistenza e tutela.