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Assistenza a disabili gravi. Ulteriori chiarimenti Inps

31.01.2011
Assistenza a disabili gravi. Ulteriori chiarimenti dell’Inps
 
Indicazioni di carattere operativo-procedurale vengono fornite dall’Inps con recente messaggio del 25/1/11 circa le nuove disposizioni in materia di fruizione dei permessi concessi per assistere una persona con handicap grave, apportate dall’art. 24 della legge n. 183/2010, entrata in vigore il 24.11.2010.
Secondo la nuova disciplina sono legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensile il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, mentre i parenti e gli affini entro il terzo grado hanno tale possibilità solo qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Le nuove disposizioni prevedono che un solo lavoratore dipendente possa usufruire dei tre giorni per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave (con esclusione dei genitori).
L’Inps già con circ. n. 155/10 aveva fatto presente che sia le istanze presentate prima del 24.11.2010 e non ancora istruite, sia i provvedimenti già adottati prima di tale data sulla base delle previgenti disposizioni, nonché quelle nuove, dovessero essere riesaminate, alla luce della nuova normativa.
Secondo le indicazioni ora impartite le sedi dell’Istituto dovranno sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010 (24 novembre 2010) ed inviare agli interessati e al patronato che patrocina la domanda, lettere specifiche (allegate al Messaggio Inps), con le quali verrà richiesto di presentare le necessarie dichiarazioni per accertare il diritto o meno alla fruizione dei permessi. Il riesame riguarderà le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonchè quelle presentate da più familiari per l’assistenza allo stesso soggetto (ad esclusione dei genitori).
Precisa infine l’Inps che se tali dichiarazioni non perverranno alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento o di reiezione con effetto dal 24 novembre 2010.
A tal fine, per la rapida definizione dei casi e per limitare l’eventuale possibile contenzioso, le lettere verranno inviate agli interessati nel più breve tempo possibile. 
E’ quello che auspichiamo anche noi affinché non si verifichino situazioni di disagio per i disabili gravi che necessitano della dovuta assistenza.
La tutela del Patronato Ital-Uil
I lavoratori interessati, alla luce delle recenti disposizioni, possono rivolgersi agli uffici del patronato Ital-Uil, che offrono tutela e assistenza gratuite, ai fini di una corretta applicazione dei propri diritti.