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Fondo vittime amianto. Avvio pagamenti anni 2008/2009

21/10/2011


Sono stati avviati dallo scorso settembre i pagamenti della prestazione aggiuntiva prevista dal decreto interministeriale n. 30/2011 che regolamenta il "Fondo per le vittime dell'amianto", ad oltre 10.000 interessati.
Lo ha comunicato l’Inail precisando che i pagamenti riguardano gli importi dovuti per gli anni 2008 e 2009, per i quali sono già disponibili le risorse finanziarie previste. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 l’Istituto provvederà all'erogazione della prestazione aggiuntiva ai restanti beneficiari.
Ricordiamo che il Fondo vittime amianto è stato istituito con legge finanziaria 2008. Hanno diritto alla “prestazione aggiuntiva” del Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2008, i titolari di rendita, anche unificata, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, riconosciute dall’Inail e dal soppresso Ipsema, e gli eredi di cui all'art. 85 T.U.1124/1965. Questo beneficio è aggiuntivo alla rendita percepita, calcolato sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale, ed è corrisposto d'ufficio dall'Inail.
Si legge nella nota che per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in unica soluzione: per il 2008 e il 2009 entro il 31 dicembre 2011, in misura pari al 20%; per il 2010 entro il 30 giugno 2012, in misura pari al 15%.
Dal 2011 il beneficio sarà corrisposto mediante un primo acconto del 10% sui ratei di rendita, un secondo acconto e un conguaglio che saranno fissati nei successivi anni.
Per i pagamenti relativi all'anno 2010, l'erogazione della prestazione avverrà successivamente al trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato e al versamento dell'addizionale da parte delle imprese.
Per quanto riguarda il primo acconto 2011 il conguaglio degli importi maturati a tale titolo sarà erogato sul primo rateo utile, successivamente all'avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato.
Ricordiamo che i soggetti interessati, qualora la prestazione aggiuntiva non sia stata erogata o erogata in misura errata, possono proporre ricorso all’Inail secondo quanto previsto dal D.p.r. n. 1124/65.

Gli uffici del patronato Ital-Uil sono a disposizione di tutti coloro che sono interessati a questo particolare beneficio, per informazioni, tutela e assistenza gratuite.