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Disabilità. Referente unico e accertamento provvisorio handicap

07/10/2011


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si pronuncia, con interpello n. 32 del 9/8/11, in risposta a due quesiti posti dall’ISTAT, in merito alla corretta interpretazione della disciplina relativa al referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave, secondo la nuova disciplina introdotta dall’art. 24 della legge 183/10 e all’accertamento provvisorio della situazione di handicap.
Riguardo il primo quesito, viene confermato che il diritto alla fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”.
Peraltro – continua il Ministero – “nonostante il disabile assuma il domicilio anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza. Ciò in quanto i permessi ex art. 33 della L. n. 104/1992, come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010, possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d’uno i soggetti che usufruiranno dei permessi in questione”.
Riguardo il secondo quesito, in caso di accertamento provvisorio dello stato di handicap grave, non convalidato dall’accertamento definitivo da parte della competente commissione, saranno considerati indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda e l’Inps è legittimato a richiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso, trattandosi di una prestazione non dovuta.