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Congedo di maternità: indicazioni Inps

02/05/2011


Interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza. Congedo di maternità

In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza avvenuta in coincidenza del 180° giorno dall’inizio della gestazione, la lavoratrice ha diritto al congedo di maternità e al relativo trattamento economico.
L’Inps precisa, con messaggio dello scorso aprile, che, acquisito il parere ministeriale, l’interruzione della gravidanza che si verifichi a decorrere dal 180° giorno (compreso) dall’inizio della gestazione è da considerare parto, con riconoscimento dei conseguenti diritti.
Viceversa, - continua il messaggio - si considera aborto, con diritto all’indennità di malattia, l’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno, ossia, più precisamente, entro il 179° giorno dall’inizio della gestazione.
Questione controversa, in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza 116/11, relativamente al caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria e uno schema di decreto in via di approvazione, proprio con riferimento all’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, prevedono che la lavoratrice, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, ha la facoltà di riprendere l’attività lavorativa, anche se da momenti diversi secondo i casi previsti.