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Il regolamento Fondo vittime amianto

06/04/2011


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 29.3.2011 l’atteso decreto interministeriale n. 30/11 con il quale viene adottato il Regolamento riguardante il Fondo per le vittime dell’amianto che, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 244/07, disciplina l’organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni. Entra in vigore dal 13.4.2011.
Il provvedimento, che interviene quasi tre anni dopo la sua prevista emanazione, definisce i destinatari e la misura della prestazione.
Hanno diritto a questa “prestazione aggiuntiva” del Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2008, i titolari di rendita, “anche unificata”, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax”, riconosciute dall’Inail e dal soppresso Ipsema, e  i superstiti di cui all'art. 85 T.U.1124/1965, con esclusione di coloro che percepiscono un indennizzo per il  danno biologico dal 6% al 15%, per danni amianto correlati.
La prestazione aggiuntiva, fissata in misura percentuale della rendita, è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite erogate nell’anno di riferimento.
E’ corrisposta d’ufficio dall’Inail mediante l’erogazione di due acconti e un conguaglio.
Per gli anni 2008, 2009 e 2010 verrà erogata in un’unica soluzione secondo i seguenti criteri: per il 2008 e 2009 nella misura del 20% della rendita entro il 31.12.2011, per il 2010 nella misura del 15% entro il 30.6.2012.
Il regolamento prevede che a decorrere dal 2011 la misura del primo acconto è pari al 10% dell’importo del rateo di rendita; il secondo acconto è erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un’ unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; il conguaglio  entro sei mesi dalla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse disponibili del Fondo.
La misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio saranno determinate successivamente con decreto interministeriale.
Viene infine precisato che i soggetti interessati, qualora la prestazione aggiuntiva non sia stata erogata o erogata in misura errata, possono proporre ricorso all’Inail secondo quanto previsto dal DPR n. 1124/65. Il decreto è complesso e lascia insoluti alcuni aspetti che dovranno essere chiariti, considerata la vasta platea di beneficiari ai quali si rivolge.

La tutela del Patronato Ital-Uil
Gli uffici del patronato Ital-Uil sono a disposizione di coloro che hanno diritto a questa prestazione, per le necessarie informazioni e per la tutela e assistenza gratuite.

Leggi il Regolamento