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Infortunio in itinere allieva corso di formazione. C. Cassazione

14/12/2011


E’ tutelata dalla copertura assicurativa dell’infortunio in itinere anche l’allieva del corso di formazione professionale che, al termine di una delle esercitazioni pratiche, percorreva con la propria autovettura il tragitto tra il laboratorio artigiano dove si svolgevano le esercitazioni e la sua abitazione, tragitto non servito a quell'ora da mezzi pubblici.

E’ quanto contenuto in una interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24485 del 21 novembre 2011.

Viene così respinto il ricorso dell’Inail che contestava l'indennizzabilità dell'infortunio sul rilievo che la copertura assicurativa degli allievi che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (prevista dal D.P.R. n. 1124/65, art. 4, n. 5) non si estende anche agli infortuni in itinere, come per gli insegnanti in quanto lavoratori subordinati, ma resta limitata alle sole ipotesi strettamente connesse allo svolgimento delle esercitazioni pratiche svolte nel contesto scolastico, non essendovi rapporto di lavoro.

Si legge nella sentenza che la tutela dell'infortunio in itinere compete, in linea generale, alle persone già assicurate per la propria attività lavorativa, come precisato dalla stessa Corte con sentenza n. 2895/2008.

Secondo la Corte di Cassazione il legislatore ha individuato tra i soggetti compresi nell'assicurazione anche gli allievi che attendono alle attività indicate dall'art. 4 n. 5 del T.U. 1124/65, con l’intento di estendere l'ambito delle attività coperte dall'assicurazione a coloro che, come nel caso in esame, svolgono un'attività che si risolve in un inserimento, sia pure temporaneo, nel mondo del lavoro e che, nell'espletamento di tale attività, vengono a trovarsi nelle stesse condizioni di rischio del lavoratore subordinato.

Nel caso di specie – precisa la Corte - l’allieva frequentava un corso di formazione professionale che prevedeva, ai fini dello svolgimento delle esercitazioni pratiche, l'uso di macchine elettriche e che, per lo svolgimento di tali esercitazioni, tutti gli allievi erano regolarmente assicurati presso l'Inail.

Insegnanti e alunni delle scuole e degli istituti di istruzione e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale sono, dunque, assicurati presso l'Inail se rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dal D.P.R. n. 1124/65 (artt. 1 e 4), assicurazione che comprende l’infortunio in itinere (D.Lgs. n.38/2000 art. 12) anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché “necessitato”.