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Inps. Opzione tra assegno di invaliditā e disoccupazione

24/11/2011


La Corte Costituzionale, con sentenza dello scorso luglio, ha introdotto la possibilità di optare tra il trattamento di disoccupazione e l'assegno ordinario di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, analogamente a quanto già disciplinato per l'indennità di mobilità.
L'Inps con circolare n. 138 del 26 ottobre 2011 interviene sulla questione impartendo le istruzioni operative e precisando che: il lavoratore che intende optare per l'indennità di disoccupazione deve esprimere questa volontà in modo chiaro e non equivoco. Al momento le richieste andranno presentate in forma scritta in attesa dell'aggiornamento della procedura telematica per le domande di disoccupazione; se la titolarità dell'assegno di invalidità è successiva alla presentazione della domanda di disoccupazione, la facoltà di opzione deve essere esercitata, sempre in forma scritta, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento della prestazione di invalidità; analogamente all'indennità di mobilità, il lavoratore può rinunciare all'indennità di disoccupazione, conseguita a seguito di opzione, a favore dell'assegno di invalidità per una sola volta presentando apposita domanda.

Per quanto attiene gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale l'Inps precisa che gli stessi decorrono dalla data della sua pubblicazione (27.7.2011) e non si applicano ai rapporti esauriti alla predetta data.


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