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Handicap grave. Congedo straordinario e permessi lavorativi

23/01/2012


L’Inps con messaggio n. 24705/11, tenuto conto dei pareri del Ministero del lavoro, fornisce chiarimenti in merito a due problematiche riguardanti il diritto alla fruizione del congedo straordinario e dei permessi mensili per assistere un familiare con handicap grave.

La prima questione riguarda la possibilità, per il familiare del lavoratore in situazione di disabilità grave, di beneficiare dell’istituto del congedo straordinario nonché dei tre giorni di permesso mensile, durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile. Il Ministero con interpello n. 30/10, pur premettendo che la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso, ha ritenuto che il diritto alla fruizione del congedo da parte del familiare non può essere escluso a priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa.
Inoltre circa i tre giorni di permesso mensile – la cui fruizione è prevista anche in modalità oraria – sempre il Ministero ha specificato che può considerarsi ricompreso tra le attività di supporto al lavoratore disabile anche l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro da parte del familiare.
In aderenza a tale orientamento ministeriale, stante la finalità dei due istituti (congedo straordinario e permessi per assistenza a familiare con disabilità grave), l’Inps ritiene che siano superate le precedenti indicazioni secondo le quali i permessi da parte dei due soggetti interessati dovessero essere fruiti necessariamente nella stessa giornata.

L’altra problematica riguarda le modalità di fruizione dei permessi sia da parte del lavoratore disabile grave che dal familiare lavoratore referente dell’assistenza. L’Inps tenuto conto del parere del Ministero, ritiene possibile la contemporanea fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/92 sia da parte del lavoratore con disabilità grave che del familiare lavoratore referente dell’assistenza, stante anche la necessità del disabile grave, per esempio, di essere accompagnato per l’effettuazione di cure connesse al proprio stato di disabilità.
Ad avviso del Ministero, infatti, la limitazione introdotta dalla legge n. 183/10 secondo la quale il diritto ai tre giorni di permesso mensile retribuito "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l´assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità", non si riferisce al lavoratore con disabilità grave, bensì esclusivamente al familiare che presta assistenza (referente unico).