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Danno patrimoniale della casalinga. Corte di Cassazione

05/12/2012

La Corte di Cassazione, con sentenza del n. 23573/11, riconosce ad una casalinga che aveva subito un incidente stradale a bordo del proprio motorino, il risarcimento del danno patrimoniale, purché sia verificata la attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla sua capacità di lavoro.
Viene così accolto il ricorso di una casalinga, alla quale sia il Tribunale che la Corte di appello non avevano riconosciuto il danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa.
Sostiene la ricorrente che "non è razionale ritenere che una invalidità permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull'attività di casalinga".
Precisa la Corte di Cassazione che è ormai certo che il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico, con la conseguenza che vi è l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso lo svolgimento del lavoro domestico. In mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale.
Con questa sentenza viene ribadito l’orientamento consolidato della stessa Corte: quello della casalinga è un lavoro a tutti gli effetti e come tale deve essere preso in considerazione.