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Proroga del congedo di maternità, parere medico Asl e interdizione al lavoro. Nota Ministero Lavoro

30/03/2011


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota del 16 marzo 2011, fornisce alcune precisazioni in merito alla proroga del congedo per maternità, al parere medico della Asl ed al provvedimento di interdizione emanato dalle Direzioni provinciali del lavoro (DPL), come disciplinati dal D.Lgs. 151/01 “tutela della maternità e paternità”.
Il quesito in esame, proposto dalla DPL di Perugia, riguarda il caso di una cooperativa sociale che aveva richiesto un parere alla Asl in merito alla proroga del congedo di maternità post-partum per le proprie lavoratrici che svolgono un lavoro a contatto con soggetti affetti da grave disabilità psico-fisica, tenuto conto che l’Allegato A al decreto legislativo n. 151/2001, contenente l’elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri li prevede espressamente alla lettera L), prescrivendone l’astensione dal lavoro durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.
La Asl si è pronunciata in senso negativo al prolungamento dell’astensione dopo il parto.
Il Ministero evidenzia come, sebbene nel caso in questione le lavoratrici non siano dipendenti di una vera e propria struttura ospedaliera, ciò non le escluda dalla tutela prevista, quando siano esposte agli stessi rischi che la legge vieta. Afferma tuttavia che l’accertamento medico effettuato dalla ASL, costituendo un giudizio di carattere tecnico, è senz’altro vincolante per la DPL ai fini dell’adozione del relativo provvedimento di interdizione dal lavoro anticipata o posticipata.
Continua la nota, con una opportuna osservazione, che “la mancanza di indicazioni dettagliate (c.d. “linee guida”) a livello regionale o provinciale, in merito alla classificazione dei rischi e pericoli per la salute e la sicurezza delle donne gestanti e durante il periodo di allattamento, può comportare una disparità di trattamento rispetto alle lavoratrici che invece risiedono e lavorano in regioni o province che hanno come riferimento le suddette linee guida. Ciò non toglie, però, che sia necessario applicare le disposizioni di legge senza troppe “rigidità” dal punto di vista formale, atteso che si tratta di norme poste a tutela della salute e della sicurezza della donna e del bambino”.
Ancora molto da fare, non solo riguardo l’adozione di linee guida, ma anche ai fini di fornire una corretta informazione alle lavoratrici che devono conoscere i propri diritti durante la gravidanza e dopo il parto per essere in grado di esercitarli.