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Parto prematuro e congedo dopo il parto. Corte Costituzionale

21/04/2011

In caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria, il congedo obbligatorio dopo il parto, decorrerà dalla data di ingresso in famiglia del bambino, al termine della degenza ospedaliera, e non necessariamente dalla nascita.
Questo in sintesi quanto contenuto nella recente sentenza n. 116/11 della Corte Costituzionale con la quale è dichiarata la illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del D.Lgs. 151/01 “tutela della maternità e paternità” nella parte in cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino in famiglia, riprendendo nel frattempo il lavoro.
 
Si legge nella sentenza che “finalità dell’astensione obbligatoria (oggi congedo) dal lavoro sarebbe sia la tutela della puerpera, sia la tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, che si instaura fin dai primi attimi di vita in comune ed è decisiva per il corretto sviluppo del bambino e per lo svolgimento del ruolo di madre. La norma censurata, non prevedendo la possibilità di differire il congedo obbligatorio fino al momento in cui il bambino entra in famiglia dopo il ricovero successivo alla nascita, non garantirebbe la suddetta esigenza di tutela, specialmente quando, come nel caso in esame, la dimissione del bambino coincide con il termine del congedo”.
“Il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso”, in contrasto sia con l’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia.
Inoltre, in casi simili a quello esaminato, la norma non consentirebbe alla neo mamma di tornare al lavoro se non quando siano trascorsi i cinque mesi dal parto, anche quando, pur non potendo svolgere il suo ruolo di madre e di assistenza del minore affidato alle cure dei sanitari, le sue condizioni di salute lo permetterebbero.