Legge 104 e indennità di accompagnamento: ecco le differenze da sapere
Nell’uso quotidiano i termini “legge 104” e “indennità di accompagnamento” sono spesso usati come sinonimi per indicare diverse forme di agevolazioni legate al mondo della disabilità, causando talvolta incertezze nel distinguerli correttamente.
Anche se danno diritto a prestazioni che possono risultare collegate tra loro, si tratta di due misure distinte, ciascuna con proprie finalità e specifici requisiti.
La legge quadro per i diritti e l’integrazione sociale delle persone con handicap, del febbraio 1992, conosciuta comunemente come “legge 104”, prevede una serie di misure e agevolazioni di tipo lavorativo, educativo e fiscale, per le persone con disabilità e i loro familiari. Tra questi benefici rientrano anche i cosiddetti “permessi retribuiti” e il “congedo straordinario” per i lavoratori dipendenti.
L’indennità di accompagnamento, invece, è un sussidio economico riservato a coloro che sono stati riconosciuti invalidi civili totali che necessitano di un’assistenza quotidiana. Una misura assistenziale che costituisce un aiuto importante per le famiglie, o per le stesse persone disabili.
In sintesi, quindi, possiamo affermare che la differenza principale tra le due misure risiede nella natura stessa delle prestazioni: la legge 104 offre un insieme di benefici per il sostegno e la cura della persona disabile, l’indennità di accompagnamento è un vero e proprio aiuto economico che spetta in presenza di alcuni requisiti sanitari.
Vediamo di seguito quali sono le agevolazioni previste dalla norma sia a sostegno dell’handicap che a tutela dell’invalidità civile.
LEGGE 104: COME FUNZIONANO I PERMESSI RETRIBUITI PER I LAVORATORI
I lavoratori dipendenti con disabilità e i loro familiari (genitori, coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il terzo grado) hanno diritto a permessi retribuiti per astenersi dal lavoro. Per ottenere i benefici è necessario che vi sia l’accertamento di handicap grave.
Andiamo ad analizzare le diverse casistiche che danno diritto ai permessi retribuiti.
Legge 104: permessi per i lavoratori disabili gravi
I lavoratori disabili gravi possono beneficiare alternativamente di:
- permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l'orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può inoltre:
- essere assistito da un altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate;
- fruire anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi.
Legge 104: permessi per i genitori di figli disabili
I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare alternativamente di:
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
- prolungamento del congedo parentale;
- permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l'orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.
Per i figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita possono beneficiare in alternativa di:
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
- prolungamento del congedo parentale.
I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni di età possono beneficiare di:
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Legge 104: permessi per il coniuge, parenti e affini della persona disabile
Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016), i parenti e gli affini della persona disabile in situazione di gravità possono beneficiare di:
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
È inoltre possibile assistere più di un soggetto disabile. Il lavoratore può cumulare più permessi a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, l. 76/2016) o un parente o un affine entro il primo grado.
Legge 104: congedo straordinario per l’assistenza ai familiari disabili
Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito – di massimo due anni nell'arco della vita lavorativa - concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave.
Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
- coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
- padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto;
- figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
COSA PREVEDE L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’indennità di accompagnamento è un sussidio economico riservato ai soggetti mutilati o invalidi totali (100%) per i quali è stata accertata:
- l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
oppure
- l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Spetta a tutti i cittadini, per dodici mensilità, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.
Il pagamento dell’indennità viene sospeso solo in caso di ricovero a carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Per il 2024 l’importo dell’indennità è di 531,76 euro.
Per richiedere le agevolazioni previste dalla legge 104 e per ottenere il riconoscimento dello stato di handicap e di invalidità civile, rivolgiti a una sede di Patronato ITALUIL.
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