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Chi può richiedere il ricongiungimento familiare?

01/06/2023

 

 

L’unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall’ordinamento italiano. Il ricongiungimento familiare, regolato dall’art. 28 e seguenti del Testo Unico sull’Immigrazione, è l’istituto giuridico che permette ai cittadini stranieri regolarmente soggiornati in Italia di richiedere l’ingresso e ottenere l’autorizzazione al soggiorno, al di fuori delle quote di ingresso, di uno o più familiari che si trovano nel paese di origine.


Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dal cittadino straniero titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno con durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo politico, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi e motivi familiari.

 

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per i seguenti familiari:

 

  • Coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni (tale disposizione è estesa anche alle unioni civili dello stesso sesso).
  • Figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro genitore qualora esistente abbia dato il suo consenso.
  • Figli maggiorenni a carico affetti da invalidità totale e dunque non in grado di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
  • Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrassessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati motivi di salute.

 

Per poter richiedere il ricongiungimento familiare, il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

  • Disponibilità di un alloggio idoneo. Il certificato di idoneità alloggiativa viene rilasciato dal Comune di appartenenza sulla base di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione e dei requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupati.
  • Reddito minimo annuo derivante da fonti lecite e non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.

 

Ai fini della determinazione del reddito occorre tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti nel permesso di soggiorno. E’ possibile inoltre integrare il proprio reddito con quello prodotto dai familiari conviventi entro il II grado. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale.


Per i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione della capacità economica nè dell’idoneità dell’alloggio.

 

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere presentata allo Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso la procedura informatica sul Portale ALI/SUI. Oltre al passaporto del richiedente e dei familiari da ricongiungere, il cittadino straniero dovrà presentare il codice fiscale, il permesso di soggiorno in possesso oppure ricevuta di avvenuta richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune, il certificato che attesti la disponibilità del reddito (solo in caso di lavoro subordinato ultima dichiarazione dei reddito o buste paga o bollettini INPS; solo in caso di lavoro autonomo modello unico, partita IVA o visura camerale).


Nel caso di ricongiungimento familiare del genitore ultrassessantacinquenne è richiesta un’assicurazione sanitaria in grado di garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale.

 

Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Il nulla osta viene trasmesso dallo Sportello Unico per via telematica direttamente agli Uffici Consolari e deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.
Al cittadino straniero che fa ingresso in Italia a seguito di ricongiungimento familiare viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l’accesso ai servizi assistenziali, l’iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l’iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

 

Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo di Intesa siglato con il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, è abilitato a presentare in modalità telematica tramite Portale ALI/SUI le domande di nulla osta al ricongiungimento familiare e a fornire assistenza e consulenza nella predisposizione della documentazione da presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione in sede di convocazione.

 

 

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti a una sede ITAL >>>