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Congedo parentale: indennità all'80% per un mese. Chi ne ha diritto

23/05/2023

 

 

La Legge di bilancio 2023 ha innalzato la soglia della misura dell’indennità per il congedo parentale dal 30 all’80 per cento della retribuzione, per un solo mese, fino al compimento dei sei anni di età del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore. L’agevolazione potrà essere fruita dai genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

 


Con la circolare n. 45, pubblicata il 16 maggio scorso, vengono fornite dall’INPS le istruzioni in materia di indennità di congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti a seguito della nuova disposizione normativa, introdotta dalla Legge di bilancio 2023.


Nella recente circolare INPS viene, innanzitutto, precisato che la norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale ma incrementa l’indennità che spettava, per uno solo dei tre mesi dovuti al lavoratore, dal 30 all’80 per cento della retribuzione, comprendendo tutte le modalità di fruizione del congedo parentale (intero, frazionato a mesi, giorni oppure modalità oraria).


Il mese indennizzato all’80 per cento, pertanto, è solo uno (per entrambi i genitori) e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori (anche negli stessi giorni) oppure da uno solo di essi.


Precisa l’INPS, che questa nuova disposizione riguarda esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti (e non tutte le altre categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati) e la condizione essenziale per poter fruire di questo aumento è aver terminato (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.


Sono, quindi, esclusi i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo alla madre) al 31 dicembre 2022.


Riassumiamo, brevemente, qual è la disciplina che regola la fruizione dei congedi parentali a fronte delle novità introdotte dal D.lgs. n. 105/2022.

 


Congedo parentale, a chi spetta?

 

 


Alla coppia di genitori lavoratori dipendenti spettano, complessivamente, 10 mesi di congedo parentale continuativi o frazionati (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) sino al compimento del dodicesimo anno di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia).


I primi 9 mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione e devono essere fruiti nel modo seguente: 3 mesi dalla madre; 3 mesi dal padre; 3 mesi di comune accordo tra i due genitori.


I periodi ulteriori a 9 mesi, eventualmente richiesti dai genitori, sono indennizzati (sempre al 30%) solo se il richiedente risulta in possesso di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS (circa 1.370 euro al mese). In caso contrario, non saranno indennizzati.


Al genitore “solo” sono riconosciuti 11 mesi di congedo parentale, continuativi o frazionati, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

 

 

 

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(Foto © doucefleur - stock.adobe.com)