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Indennità una tantum autonomi e professionisti: riesame delle domande respinte

24/01/2023

 

L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte di “indennità una tantum 200 euro” presentate dai lavoratori autonomi e liberi professionisti.


Nel messaggio n. 317/2023 del 19 gennaio scorso, l’Istituto previdenziale è tornato ad occuparsi dell’indennità una tantum 200 euro in favore di alcune categorie di lavoratori le cui richieste di beneficio sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dalla norma.


Ricordiamo che questa misura, prevista dal decreto Aiuti n. 50/2022 e poi incrementata dal decreto c.d. Aiuti – ter n. 144/2022, è rivolta ai lavoratori autonomi assicurati presso l’INPS, quali commercianti, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi, lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori coadiuvanti o coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti.


L’indennità spetta nella misura di 200 euro, in presenza di un reddito assoggettabile ad IRPEF, nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35mila euro. Per redditi non superiori a 20mila euro, si ha diritto all’integrazione di ulteriori 150 euro.


Il termine per richiedere il bonus è scaduto il 30 novembre 2022.


Per le domande che ad oggi si trovano nello stato di “Respinta”, l’INPS rende noto che è possibile chiederne il riesame, accedendo alla sezione del sito web istituzionale in cui è stata presentata la domanda di indennità, dove è possibile allegare, inoltre, eventuali documenti a supporto della richiesta.


L’istanza di riesame può essere inviata dai lavoratori interessati entro il termine, non perentorio, di 90 giorni a partire dal 19 gennaio 2023 (data di pubblicazione del messaggio INPS n. 317/2023) oppure dal giorno in cui si è venuti a conoscenza del rifiuto della domanda, se successivo.

 

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