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Al via da luglio all'assegno temporaneo per figli minori

11/06/2021

 

Dal 1° luglio partirà l’assegno temporaneo per i figli minori a sostegno della genitorialità e per favorire la natalità. 

 

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021, il Decreto-legge n. 79/2021 che introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

 

La misura, di durata temporanea, prevede che, a partire dal prossimo 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari con figli minori che non hanno diritto all’assegno al nucleo familiare (ANF), già in vigore, spetta un assegno temporaneo (c.d. “assegno ponte”) su base mensile.

 

Questo aiuto viene riconosciuto per ciascun figlio minore in relazione alla composizione del nucleo familiare e alla situazione economica della famiglia, attestata dalla dichiarazione ISEE.

 

A chi spetta

 

Per accedere all’assegno temporaneo, il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50mila euro annui. Inoltre, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno di età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

La domanda

 

Il richiedente deve presentare domanda telematica all’INPS, attraverso gli uffici dell’ITAL e non appena saranno disponibili le procedure informatiche, entro il prossimo 30 giugno. La prestazione decorre dal mese di presentazione della richiesta.
Per le domande inviate all’INPS entro il 30 settembre 2021, verranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con altre misure economiche per i figli a carico erogate dalle regioni.

 

Incremento degli importi degli assegni familiari

 

Dal 1° luglio e fino a fine anno, gli importi mensili degli assegni familiari (ANF) già in vigore saranno così maggiorati: di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli; di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

 

 

 

(Foto © tАртем Постоев - stock.adobe.com)