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Emergenza COVID: congedo straordinario lavoratori dipendenti. Prime istruzioni INPS

30/03/2021

 

 

I genitori possono contare su un nuovo congedo dal lavoro per seguire i figli minori affetti da Sars Covid-19 e nei casi di attività didattica a distanza o quarantena da contatto. Prime indicazioni INPS su chi può richiederlo.

 

Per contenere la diffusione del virus e far fronte all’emergenza, il DL n. 30 del 13 marzo 2021 ha introdotto nuove misure di sostegno per i lavoratori dipendenti con figli minori di sedici anni.

 

Una di queste riguarda la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di beneficiare di un nuovo congedo parentale straordinario per la cura dei figli durante la sospensione della didattica in presenza nelle scuole o per la chiusura dei centri diurni assistenziali (in caso di figli disabili) oppure per i figli affetti da coronavirus o posti in quarantena.

 

Il congedo spetta ai soli genitori lavoratori dipendenti (privati e pubblici), alternativamente tra loro, e solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non può essere svolta in modalità agile. Viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione per i figli conviventi minori di 14 anni. Per la cura dei figli disabili gravi (accertata ai sensi della legge 104/92) non si applica il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età.

 

Il messaggio INPS n. 1276/2021, illustrando le novità introdotte dal DL n. 30/2021, fornisce le prime indicazioni per la fruizione di questo nuovo congedo parentale individuando la platea dei destinatari e i requisiti per accedere alla misura.

 

È possibile beneficiare del congedo per periodi compresi tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del DL n.30/2021, e il 30 giugno 2021. Eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale già fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021, potranno essere convertiti in questo nuovo presentando all’INPS relativa domanda telematica.

 

L’Istituto ha, inoltre, chiarito che, in attesa che vengano adeguate le procedure informatiche per la presentazione delle richieste, è comunque già possibile fruire del congedo con la sola richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando, successivamente, la propria posizione.