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COVID-19. Disoccupazione NASpI e divieto di licenziamento

17/06/2020

 

 

I lavoratori che durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19 hanno subito un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto di licenziamento imposto dal legislatore, hanno diritto alla indennità di disoccupazione NASpI.

 

Lo chiarisce l’INPS, con il messaggio n. 2261 del primo giugno scorso, alla luce del parere fornito dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.

 

Ricordiamo che l’art.46 del decreto “Cura Italia”, modificato e integrato dall’art. 80 del successivo decreto “Rilancio Italia”, ha previsto il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per un periodo di cinque mesi, a partire dal 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL18/2020.

 

La norma non si applica ai contratti di lavoro domestico né ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Il messaggio INPS precisa, inoltre, che l’Istituto previdenziale procederà al recupero dell’importo percepito, a titolo di indennità di disoccupazione, nel caso in cui il lavoratore a seguito di contenzioso giudiziario o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. La segnalazione all’INPS dell’esito del contenzioso, al fine della restituzione di quanto erogato e non dovuto, deve essere effettuata dal lavoratore attraverso il modello NASPI/COM.

 

 

Il Patronato ITAL fornisce assistenza e informazioni ai lavoratori per presentare la domanda di disoccupazione e per inviare all’INPS il modello NASPI/COM.

 

 

 

(Foto © New Africa stock.adobe.com)