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Cumulabilità Bonus Asilo nido 2020 con il Bonus baby-sitting COVID - 19 e rimborsabilità

06/04/2020

 

L’INPS, con il messaggio n. 1447 del 1° aprile 2020, fornisce chiarimenti circa la cumulabilità e la rimborsabilità del Bonus asilo nido 2020, tenuto conto che a decorrere dal 5 marzo scorso, a causa della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, è stata prevista, in alternativa alla fruizione del congedo parentale c.d. COVID-19, la possibilità di ottenere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting per le prestazioni di assistenza dei minori.


Riguardo il quadro normativo di riferimento, si è posta la questione circa la possibilità di erogare il Bonus asilo nido anche per le mensilità interessate dalla sospensione dei sevizi educativi per l’infanzia a causa dell’emergenza da COVID-19.


Si ricorda nel messaggio che l’erogazione del bonus asilo nido avviene in base all’effettivo pagamento della retta da parte del genitore richiedente, tenuto a presentare i documenti giustificativi della spesa, quali le fatture emesse dall’asilo, le ricevute di pagamento ecc.. Non è richiesta, invece, la documentazione attestante l’effettiva frequenza del minore presso l’asilo nido (circostanza che potrebbe non essersi verificata, ad esempio, nei periodi di malattia del minore).


Il bonus baby sitting è erogato mediante Libretto Famiglia ed è destinato a remunerare il soggetto prestatore di lavoro occasionale che svolge assistenza e sorveglianza del minore nei periodi previsti.


Ciò premesso, l’Istituto ritiene che nei casi di contributo per la frequenza dell’asilo nido non sussista incompatibilità con la concessione del bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting, introdotto per fronteggiare l’attuale situazione imprevista e assolutamente emergenziale, fornendo alle famiglie il sostegno necessario all’accudimento dei minori nel nucleo familiare.


“Resta fermo, pertanto, il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa.”