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Bonus baby-sitting per emergenza COVID-19

06/04/2020

 

Il bonus baby-sitting è un’agevolazione, alternativa al congedo parentale di 15 giorni previsto per l’emergenza Covid-19, destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di tale bonus per l’acquisto di servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.


Tale prestazione è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato sia del comparto pubblico, agli iscritti alla Gestione separata INPS, agli autonomi iscritti all’INPS nonché agli iscritti a casse non gestite dall’INPS (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari.


Il bonus spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.


Ai soggetti beneficiari, il beneficio spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo che va dalla data del 5 marzo fino alla ripresa dei servizi educativi e scolastici. Il bonus sale fino ad un importo di 1.000 euro complessivi, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Nella circolare INPS n. 44/2020, l’Istituto chiarisce che, nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo familiare siano presenti più figli d’età fino a 12 anni, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo (a seconda dei casi di 600 euro ovvero di 1000 euro), dovendosi a tal fine indicare nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale per ciascun minore, sino alla concorrenza dell’importo massimo erogabile.


Si ricorda che ai fini dell’accesso al bonus per servizi di baby-sitting, il limite d’età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.


Viene altresì ribadito che l’agevolazione compete ai genitori naturali e adottivi (ingresso del minore in famiglia deve essersi comunque verificato alla data del 5 marzo 2020) nonché ai soggetti affidatari del minore.


L’INPS chiarisce inoltre che, nell’ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio per servizi di baby-sitting debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.


Si ricorda, infine, che il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia.