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Infortunio sul lavoro: imprudenza del lavoratore e responsabilitą del datore

15/01/2020

 


La Corte di Cassazione afferma che non sussiste concorso di colpa del lavoratore nel verificarsi dell’infortunio occorsogli, pur in presenza di un suo comportamento astrattamente non rispettoso di regole cautelari, qualora la causa dell'evento sia individuabile nella mancata adozione, da parte del datore, di forme tipiche o atipiche di prevenzione, la cui osservanza avrebbe consentito di impedire con significativa probabilità l’evento.

Questo il principio sancito con la sentenza n. 30679/2019, riguardo il caso di un lavoratore che, nonostante fosse stato avvertito da una persona mandata dal datore che il lavoro doveva essere rinviato ad altra data, aveva proceduto ugualmente allo smontaggio di un capannone, subendo un infortunio a causa del crollo della struttura.

Contrariamente a quanto riteneva la Corte di Appello, che a determinare l’evento avesse concorso in via preponderante l’imprudenza del dipendente nell’avere deciso di svolgere il lavoro nonostante le indicazioni contrarie ricevute, la Cassazione precisa che il datore di lavoro è tenuto a proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante l’imprudenza e la negligenza di quest’ultimo.

In estrema sintesi, si legge nella Sentenza che al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, “se nella catena causale che interviene a determinare l’infortunio si evidenzino comportamenti incauti del lavoratore che possono riconnettersi in modo diretto all’inosservanza di specifici doveri informativi (o formativi) datoriali, tali da rendere altamente presumibile che, ove quegli obblighi fossero stati assolti, quel comportamento non vi sarebbe stato, non è possibile, sempre alla luce degli effetti che dispiega il principio di prevenzione, addossare al lavoratore, sotto il medesimo e specifico profilo, una colpa idonea a concorrere con l’inadempimento datoriale.”

 

 



(Foto © Tomasz Zajda stock.adobe.com)