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Lavoratori iscritti alla gestione separata: maternità e paternità

18/11/2019

 

 

Per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS, c.d. parasubordinati, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie tenuti al versamento della contribuzione maggiorata, si sono susseguite negli anni diverse disposizioni, a modifica del T.U. n. 151/2001, riguardo la fruizione dell'indennità di maternità, paternità e congedo parentale, ai fini dell'equiparazione ai lavoratori dipendenti.


Indennità maternità/paternità. Le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi. Il congedo di paternità viene riconosciuto nei casi previsti. La legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo ha disposto il diritto all'indennità di maternità o di paternità, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. La disposizione che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), si applica sia agli eventi “parto”, sia alle adozioni o affidamenti. Permane l'obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro.


Congedo parentale. Sempre la legge n. 81/2017 ha previsto il diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a sei mesi fruibile entro i primi tre anni di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione/affidamento.


Riduzione del requisito contributivo. Il D.L. n. 101/2019 convertito in legge n. 128/2019 riduce il requisito contributivo per il congedo di maternità e il congedo parentale da tre mesi ad un mese, da far valere nei dodici mesi antecedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile.


Automaticità delle prestazioni. I lavoratori iscritti alla Gestione separata hanno diritto all'indennità di maternità o di paternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (art 13 del D.Lgs. n. 80/2015). Non sono interessati invece i liberi professionisti iscritti alla Gestione medesima, in quanto gli stessi sono tenuti al pagamento della contribuzione.

 

 

 

Gli uffici del patronato ITAL UIL sono a disposizione degli interessati per opportune informazioni e per la trasmissione delle domande in via telematica