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Legge 104 e trasferimento di sede del lavoratore

12/11/2019

 

 

Si segnalano due interessanti pronunce della Corte di Cassazione riguardo il trasferimento di sede del lavoratore che assiste una persona disabile grave di cui alla legge n. 104/1992.

Con la prima e più recente sentenza n. 26603 del 18 ottobre scorso, la Cassazione afferma che il lavoratore ha diritto al trasferimento in una sede più vicina alla residenza del familiare da assistere.

Il caso riguarda una dipendente alla quale la società datrice di lavoro aveva negato il trasferimento di sede che le avrebbe consentito di assistere la suocera bisognosa di assistenza continuativa, in quanto lo stesso era in contrasto con le inderogabili esigenze aziendali.
La Cassazione conferma la decisione della Corte di Appello che è giunta alla conclusione che le esigenze della lavoratrice prevalgono su quelle aziendali, tenuto conto proprio del comportamento pregresso dell’interessata che aveva organizzato la propria vita in modo da potere essere presente per accudire la suocera, usufruendo dopo la maternità di otto mesi di distacco sindacale e di sei di congedo straordinario per assistenza familiare.

Con la precedente ordinanza n. 21670/2019, la Suprema Corte precisa che il lavoratore che assiste una persona disabile non può essere trasferito, anche se lo spostamento avviene nella stessa unità produttiva.

Viene così accolto il ricorso di una dipendente alla quale la Corte di appello aveva respinto la domanda di illegittimità del trasferimento ad altro ufficio, in quanto detto spostamento, pur comportando una maggiore distanza tra sede di lavoro e luogo di dimora della disabile, non era tale da incidere in maniera negativa sul concreto esercizio del diritto all’assistenza.
Per la Cassazione la Corte territoriale non si è uniformata al principio di diritto, secondo il quale il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente opera ogni volta muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto la norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione corrispondente all'unità produttiva.