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Lavoratori autonomi: maternità e paternità

28/10/2019

 

 

Il Testo unico n. 151/2001 dedica un’apposita parte alla tutela della maternità del lavoro autonomo, con le integrazioni che di seguito riportiamo.

 


Lavoratrici autonome e indennità maternità. Le artigiane ed esercenti attività commerciali, le coltivatrici dirette, mezzadre, colone, le imprenditrici agricole professionali e le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, hanno diritto, al sussistere di determinate condizioni, all'indennità giornaliera (80%) per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi la data stessa.
L'indennità non comporta l'obbligo di astenersi dall'attività lavorativa.
In caso di interruzione della gravidanza verificatasi dopo il terzo mese di gestazione sono indennizzati i 30 giorni successivi all'evento.

Adozione e affidamento. L'indennità di maternità spetta alle lavoratrici autonome, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto per le lavoratrici dipendenti. Il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, senza limiti di età e fino al raggiungimento della maggiore età (D.Lgs. n. 80/2015). In precedenza, in caso di adozione o affidamento, l'indennità di maternità spettava per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, con limiti di età.
Si rammenta che, anche per gli eventi in esame, non sussiste l’obbligo di astensione dall’attività autonoma ai fini dell’indennità di maternità.


Il congedo di paternità. Il diritto all’indennità di paternità (D.Lgs. n. 80/2015) è previsto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma e sorge qualora il padre (anche adottivo o affidatario) rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti casi: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre. L’indennità è riconoscibile dalla data in cui si verifica uno di tali eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Anche per i padri autonomi, come previsto per le lavoratrici autonome, non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati a titolo di indennità di paternità. Inoltre, il padre lavoratore dipendente può fruire del congedo di paternità qualora la madre sia lavoratrice autonoma.


Il congedo parentale. Questo congedo con il relativo trattamento economico (30%) spetta alle madri lavoratrici autonome per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino o entro l'anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato. Durante il congedo parentale la lavoratrice deve astenersi effettivamente dall'attività lavorativa. I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come gli altri lavoratori.

 

L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale, nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate su un minimale retributivo giornaliero fissato annualmente, diverso per le varie categorie. 

 

Indennità di maternità lavoratrici autonome (anno 2019)