UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Direttiva UE: equilibrio tra attività professionale e vita familiare

02/08/2019

 

 

È stata pubblicata, sulla Gazzetta dell’Unione europea del 12 luglio 2019, la Direttiva UE 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18 UE del Consiglio.


La direttiva stabilisce prescrizioni minime volte a conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro, la parità di trattamento sul posto di lavoro, agevolando la conciliazione tra lavoro e vita familiare in caso di genitorialità o assistenza.


In particolare, il provvedimento dispone diritti relativi al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza; nonché a modalità di lavoro flessibili.


Entra in vigore ad agosto 2019 e deve essere recepita dagli Stati membri entro il 2 agosto 2022. Per quanto riguarda l’entità della retribuzione o dell’indennità corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale sarà recepita entro il 2 agosto 2024.


Il congedo di paternità sarà di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio. Gli Stati membri possono stabilire se il congedo possa essere fruito parzialmente prima della nascita del figlio o solo dopo la nascita e se possa essere goduto secondo modalità flessibili.


Ciascun lavoratore potrà disporre di un diritto individuale al congedo parentale di quattro mesi da usare prima che il bambino raggiunga una determinata età, non superiore agli otto anni. Sono consentite misure di fruizione anche con modalità flessibili. Due mesi di congedo parentale non possono essere trasferiti. Gli Stati membri stabiliscono un periodo di preavviso da dare al datore di lavoro. Si può subordinare il diritto al congedo parentale a una determinata anzianità lavorativa o di servizio, comunque non superiore a un anno.


La direttiva prevede che ciascun lavoratore abbia diritto di usufruire di una assenza dal lavoro per cause di forza maggiore derivanti da ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l'immediata presenza. Si può limitare il diritto di ciascun lavoratore di assentarsi dal lavoro a un periodo determinato per anno o per evento, o entrambi.


Possono essere introdotte o mantenute disposizioni più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva, che non costituisce motivo per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati.


Queste, in sintesi, solo alcune delle novità previste, che richiederanno comunque i necessari approfondimenti.