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ANF: presentazione delle istanze e livelli reddituali

20/05/2019

 


L’Inps, in due recenti circolari, fornisce ulteriori indicazioni in merito alla presentazione delle domande di Assegno al Nucleo Familiare (ANF) e ai relativi importi a decorrere dal 1° luglio 2019.

Si ricorda che dal 1° aprile i lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo devono trasmettere le istanze all’Inps esclusivamente in modalità telematica. L’invio può essere effettuato anche tramite il Patronato. La nuova modalità di trasmissione non riguarda gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e i dipendenti di aziende cessate o fallite per i quali è previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps.

Trasmessa l’istanza, il lavoratore dovrà comunicare al proprio datore di lavoro l’esito positivo della richiesta (sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione), quest’ultimo, tramite un’apposita applicazione, avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e al conguaglio degli ANF.

Si precisa che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello ANF/DIP (periodo compreso tra il 1/07/2018 ed il 30/06/2019 o a valere sugli anni precedenti) restano valide e saranno gestite dai datori di lavoro.

Con la circolare del 17 maggio scorso (n. 66/2019) l’Inps rende noti i livelli di reddito e gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare, per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, tenuto conto della intervenuta variazione calcolata dall’ISTAT, pari a +1,1%. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

 

Consulta le tabelle con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili dell’ANF per le diverse tipologie di nuclei familiari.