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Gestione separata: le aliquote contributive per il 2019

25/02/2019

 

 

Per il 2019 rimangono immodificate le aliquote contributive dovute dai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS (professionisti, collaboratori e figure assimilate), mentre cresce il massimale e il minimale.

 

Lo comunica l’Istituto, con la circolare n. 19 del 6 febbraio 2019, riportando le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti gli iscritti alla Gestione Separata.
 

Per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è pari al 33% dall’anno 2018. È in vigore, inoltre, l’aliquota aggiuntiva dello 0,51% per finanziare la DIS-COLL, prevista dalla legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo.
 

La Legge di bilancio 2017 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%.
 

È invariata, per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,72% per il finanziamento dell’onere per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale. 
 

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2019, è confermata al 24% (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).
 

Pertanto, come riportato nella tabella dell’INPS, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2019, sono le seguenti: 



Liberi Professionisti                                                                                                       Aliquote
 
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie                            25,72% 
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
 
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria              24%
 


Collaboratori e figure assimilate                                                                                   Aliquote
 
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie                            34,23% 
per i quali è prevista l’aliquota aggiuntiva DIS-COLL
 (33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive)
 
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie                            33,72% 
(33,00 + 0,72 aliquota aggiuntiva) per i quali non è prevista l’aliquota 
aggiuntiva DIS-COLL
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria              24%



L’INPS ricorda che la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente.
 
Per quanto riguarda i professionisti iscritti alla Gestione Separata l’onere contributivo è a carico degli stessi.