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Invaliditā civile ed esonero dalla visita di revisione. Sentenza Cassazione

07/01/2019


 

Esonero dalla visita di revisione in presenza di patologie stabilizzate o ingravescenti


La persona invalida, in presenza di patologie stabilizzate o ingravescenti, è esonerata dalla visita di revisione per la conferma dell’indennità di accompagnamento.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29919 depositata il 20 novembre scorso, riguardo il caso di un invalido al quale l’INPS aveva prima sospeso e poi revocato l'indennità di accompagnamento a suo tempo concessa, come conseguenza alla sua mancata visita di verifica, senza fornire alcuna giustificazione.

La Corte di appello accoglie il ricorso dell’assistito sulla base dell'insussistenza dei presupposti utili a giustificare l'obbligo in capo all'assistito di presentarsi alle visite di revisione disposte dall'INPS.

L’Istituto previdenziale ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell’80, co. 3 D.L. 112/2008.

La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INPS, confermando la sentenza della Corte territoriale.
 

Il quesito sul quale si deve pronunciare consiste nello stabilire, una volta riconosciuto il diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, i presupposti che legittimano la mancata presentazione alla visita di verifica disposta dall'INPS.
 

Nella sentenza viene esaminata la normativa in questione, dall'art. 80, comma 3°, del DL n. 112/ 2008 che dispone la sospensione o la revoca della prestazione quando l’interessato non si presenti a visita medica senza giustificato motivo, con la esclusione dei soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare.
 

A sua volta il decreto del Ministero del lavoro, emanato in attuazione del citato art. 80, prevede che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide , che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della menomazione, previo esame della documentazione agli atti.
 

Ciò posto, continua la Cassazione, si evince che, nel caso quale quello in esame, i soggetti affetti da patologie irreversibili sono esonerati dall'obbligo di presentarsi alla visita medica e che alcun onere di produzione documentale incombe sugli stessi, atteso che si fa espresso riferimento all'esame della "documentazione in atti".

A ciò si aggiunge che l'assistito ha, comunque, prodotto documentazione proveniente da uffici pubblici, e tale circostanza non è stata contestata dalla parte ricorrente.
 

Questa soluzione esonerativa tende a evitare per l’INPS il ricorso a inutili e onerose procedure di verifica delle invalidità legittimanti l'erogazione delle prestazioni, a fronte di patologie irreversibili e di particolare gravità.
 

Teniamo a precisare, in ogni caso, che l'articolo 25, comma 8 della legge n. 114/14 ha tolto, per coloro che sono affetti da menomazioni o patologie invalidanti di cui al DM 2 agosto 2007, il vincolo della titolarità dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione per avere diritto all'esonero da future visite di revisione e di controllo.