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Indennitą di maternitą: non si tiene conto del congedo straordinario

06/11/2018

 

 

L’INPS, con il messaggio n. 4074 del 2/11/2018, fornisce indicazioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 24, comma 3, del T.U. n. 151/2001 sulla maternità, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario.


L’indennità di maternità spetta ora anche alla lavoratrice gestante che abbia fruito di tale congedo (art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001), per oltre sessanta giorni, per assistere il coniuge convivente o un figlio disabili gravi, in quanto nel calcolo dei 60 giorni, tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e l'inizio dell'astensione obbligatoria, non si deve tenere conto anche di questi periodi di congedo.


Come si legge nel messaggio si tratta soltanto dei periodi per assistere il coniuge convivente o un figlio disabili in situazione di gravità, con esclusione quindi degli altri familiari.


Il citato articolo 24, comma 3, ora censurato, già escludeva ai fini del computo dei 60 giorni le assenze dovute a malattia/infortunio e per altre cause previste.


L'INPS precisa infine che il pronunciamento della Consulta si applica anche alle situazioni di unioni civili, e fornisce ulteriori indicazioni sugli effetti della sentenza che trovano applicazione, a richiesta dell’interessato, anche per tutti quei casi non esauriti per sentenze passate in giudicato o perché sia trascorso il termine annuale di prescrizione.