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Gravi patologie: Contratti di lavoro e altre tutele

14/09/2018

 

 

Di quali ulteriori agevolazioni, anche nel posto di lavoro, hanno diritto coloro che sono affetti da gravi patologie anche oncologiche? (news del 2/8/2018).

 

Periodo di comporto

Il lavoratore durante la malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non per un periodo illimitato, ma solo per quello individuato dai contratti collettivi, definito “periodo di comporto”.


Questo è il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro spettante al lavoratore malato, durante il quale il datore di lavoro non può licenziarlo, ai sensi dell’articolo 2110 del Codice civile.


È disciplinato diversamente a seconda dei vari contratti di lavoro, in relazione alla durata e al trattamento economico.

 

Alcuni contratti ne prevedono l’estensione in caso di gravi patologie, anche oncologiche, che spesso richiedono di un periodo più lungo rispetto a quello previsto per la generalità dei lavoratori, dovuto in gran parte alla cura e alle terapie salvavita.

 

Non tutti i contratti contengono le stesse disposizioni, pertanto è bene controllare cosa prevede il proprio.

 

Congedo per cure per invalidi

Le lavoratrici e i lavoratori invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

Sono interessati tutti coloro che sono affetti da uno stato morboso che richiede cure o terapie tali da impedire temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa. Questa possibilità è espressamente regolamentata dall’art. 7 del D.Lgs. 119/11.


Il congedo è accordato dal datore di lavoro previa domanda del lavoratore con la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.


Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.

 

Durante questo congedo il lavoratore dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Ad avviso del Ministero del lavoro questo trattamento economico è a carico del datore di lavoro e non dell’INPS, anche se equiparato alla condizione di malattia.

 

Gli uffici del Patronato ITAL sono a disposizione per l’inoltro on line all’INPS delle domande per il riconoscimento di invalidità civile e di disabilità grave e delle provvidenze previdenziali/assistenziali