UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Il congedo straordinario per assistenza disabili è irrilevante per l'indennità di maternità

18/07/2018

 

 

L’indennità di maternità è concessa anche quando la lavoratrice abbia fruito del congedo straordinario di oltre sessanta giorni per l’assistenza a un familiare disabile, in quanto nel calcolo dei 60 giorni, tra l'inizio dell'assenza e l'inizio dell'astensione obbligatoria, non si deve tenere conto, così come avviene nei casi di malattia e infortunio, anche dei giorni di congedo straordinario per l'assistenza al coniuge o a un figlio.


Lo stabilisce la Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2018, depositata il 13 luglio, con la quale dichiara l'illegittimità dell'art. 24, comma 3, T.U. sulla maternità n. 151/2001, nella parte in cui non esclude dal computo dei 60 giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del T.U. n. 151/ 2001, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per assistere un familiare.


Si ricorda che l’art. 24 citato riconosce l’indennità giornaliera di maternità anche alle lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, purché “tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni”.


Lo stesso articolo non tiene conto tuttavia nel computo dei sessanta giorni delle assenze dovute a malattia o a infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti assicuratori, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.


La disposizione censurata non prevedeva tra le deroghe al termine dei 60 giorni anche le assenze per assistere il coniuge o il figlio disabili, in forza del congedo straordinario retribuito, ora riconosciute dalla Consulta.


I Tribunali di Torino e di Trieste nel sollevare questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24,  dopo aver posto in risalto la specifica funzione dell'indennità di maternità, volta a tutelare la salute della donna e del nascituro e a evitare ogni pregiudizio connesso alla libera scelta della maternità, argomentano che il diniego dell'indennità di maternità, quando siano trascorsi più di sessanta giorni tra l'inizio della fruizione del congedo straordinario per l'assistenza al coniuge o a un figlio, disabili gravi, e l'inizio del periodo di congedo di maternità, vanifica la speciale protezione della maternità garantita dagli artt. 31 e 37 della Costituzione.


Pertanto – si legge nella sentenza - la tutela della maternità e la tutela del disabile, pur con le peculiarità che le contraddistinguono, non sono antitetiche, proprio perché perseguono l'obiettivo comune di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.). Per questi particolari vincoli di solidarietà, connessi alla cura del coniuge o del figlio disabili si impone l'estensione della deroga sancita dall'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 151 del 2001.