UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Infortunio e attivitą dell'artigiano

17/07/2018

 

 

 

La Cassazione, con ordinanza  n.12549/2018,   ricorda che il T.U. n. 1124/1965 copre tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta "in occasione di lavoro" che cagionino un'inabilità al lavoro superiore a tre giorni. Rientrano nella nozione di occasione di lavoro tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento colposo dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione, con l'unico limite del rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non riguardante l'attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore.

 

Inoltre -  si legge nella sentenza -   che in continuità con l'orientamento espresso e anche con riguardo all'attività dell'artigiano, si è affermato che le attività manuali non debbano necessariamente corrispondere, ai fini della tutela assicurativa, a quelle tipiche della prestazione artigianale, perchè la tutela si estende a tutti quei lavori che, ancorché non tipici, siano in ogni caso indispensabili ( in quanto preparatori, accessori o connessi) alla prestazione lavorativa dell'artigiano ( Cass. n. 2016/2012).

 

Nel caso specifico la Suprema Corte si pronuncia sul ricorso degli eredi di un artigiano per il riconoscimento dall’INAIL dell'indennità per inabilità temporanea assoluta dovuta al defunto dalla data dell’infortunio a quella del decesso, e della rendita ai superstiti in favore della moglie dell'assicurato.

 

La Corte territoriale infatti aveva negato tali richieste, evidenziando che l'attività di sezionamento di un tronco di un albero di 60-70 centimetri svolta dal de cuius al fine di ricavare delle travi per la copertura del proprio garage/deposito in corso di realizzazione,non fosse qualificabile come attività normalmente,immediatamente e necessariamente connessa con lo svolgimento delle mansioni tipiche dell'artigiano costruttore edile.

 

Pertanto non vi era alcun diretto collegamento tra l’attività lavorativa svolta e le circostanze in cui si era determinato l'infortunio, ed era dunque da rigettarsi la domanda avanzata dagli eredi.

 

La Cassazione conferma tale decisione, rigetta il ricorso dei superstiti, precisando che in coerenza con le norme del Testo Unico, deve escludersi che la fattispecie esaminata possa essere ricompresa nei confini dell'oggetto della tutela, in quanto differente è l'ipotesi di infortunio occorso durante l'attività di acquisto del materiale utile all'impresa artigianale, da quello invece realizzatosi in attività non direttamente e necessariamente connesse all'attività professionale svolta di artigiano edile.

 


 

>" /> >">