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Indennità di maternità alle iscritte alla Gestione separata per adozioni e affidamenti

23/04/2018

 

 

Le lavoratrici iscritte alla  Gestione separata INPS hanno diritto, in caso di adozione,  nazionale  o  internazionale e di affidamento preadottivo di un  minore, all'indennità di maternità per un  periodo  di cinque mesi, senza  limiti di età del bambino, come previsto per le altre lavoratrici.

 

Il decreto ministeriale del 24/2/2016 ha colmato infatti una lacuna di tutela per queste lavoratrici, modificando il DM 4 aprile 2002, secondo il quale il diritto alla indennità, in caso di adozione/affidamento nazionale, spettava a condizione che il bambino non avesse superato i sei anni di età.

 

Lo ricorda l’INPS, con la circolare n. 66 del 20/4/2018, informando di avere aggiornato l’applicativo per l’invio telematico delle domande per l’erogazione delle indennità di maternità/paternità in favore degli iscritti alla Gestione separata, che hanno fruito di periodi indennizzabili alle condizioni previste dal modificato articolo 2 del D.M. 4 aprile 2002.

 

Pertanto a seguito della intervenuta modifica, a decorrere dal 20 aprile 2016, si segnalano le seguenti novità.

 

Per le adozioni o affidamenti preadottivi nazionali, le iscritte alla Gestione separata possono fruire dell’indennità di maternità, pari a 5 mesi decorrenti dall’ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall’età del bambino (è stato eliminato il limite di età), anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.


Inoltre, nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, il periodo indennizzabile decorre dall’ingresso del minore in Italia e non più dall’ingresso in famiglia, con possibilità di fruire di tale periodo anche prima dell’ingresso in Italia nei casi di permanenza all’estero finalizzati all’incontro della lavoratrice con il minore, certificati dall’Ente autorizzato a curare la procedura di adozione. L’indennità è corrisposta per tutto il periodo di maternità a prescindere dall’età del bambino, anche nel caso in cui, dopo l’adozione/affidamento, il minore raggiunga la maggiore età durante il periodo indennizzabile.


Anche il padre lavoratore ha diritto all’indennità di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.