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No alle visite fiscali dell'INPS per i lavoratori pubblici infortunati sul lavoro

07/03/2018

 

 

Le nuove regole sull’obbligo di reperibilità per le visite medico fiscali, introdotte dal decreto ministeriale n. 206/2017 da gennaio 2018, non si applicano nei confronti dei dipendenti pubblici assenti per infortunio sul lavoro.


Questo è il chiarimento fornito dall’Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 febbraio scorso, in risposta al quesito della Fondazione IRCCS, Policlinico “San Matteo”, con riguardo all’articolo 4 del decreto 206 e alla mancata previsione degli obblighi di reperibilità a carico dei dipendenti infortunati sul lavoro.


Ricordiamo che il decreto in questione fissa le modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a seguito dell’entrata in vigore del “Polo unico per le visite fiscali” che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva degli accertamenti anche per questi lavoratori. Nell’indicare le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità il nuovo decreto non fa alcun riferimento ai casi di infortunio e malattia professionale, come era previsto espressamente dalle precedenti disposizioni.


Ciò ha comportato dubbi interpretativi sulla corretta applicazione dell’art. 4 e la necessità di chiarimenti da parte del ministero che, nella recente nota, precisa che nei casi di infortunio sul lavoro gli accertamenti medico-legali rimangono in capo all'INAIL, secondo le modalità già vigenti prima del D.M. n. 206 del 2017.


Al riguardo il ministero segnala che anche l’INPS, nel messaggio n. 3265/2017, ha precisato di “non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’articolo 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.

 

Queste disposizioni si applicano, a nostro avviso anche per i lavoratori privati.