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Indennizzo anche per danni da vaccinazione antinfluenzale

27/12/2017

 

 

La Corte costituzionale, con sentenza n. 268 del 14 dicembre 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210/199 nella parte in cui non prevede l’indennizzo nei confronti di coloro che abbiano subito una permanente menomazione dell’integrità psico-fisica, purché sia provato il nesso di causalità tra l’una e l’altra.


La legge 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) prevede infatti il diritto all’indennizzo solo se la menomazione è conseguenza di una vaccinazione obbligatoria, mentre quella antinfluenzale appartiene alle vaccinazioni raccomandate dalle autorità sanitarie pubbliche.

 

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dalla Corte d’appello di Milano nell’ambito di un giudizio riguardante un cittadino al quale era stata diagnosticata la sindrome di Parsonage Turner, insorta a seguito di vaccinazione antinfluenzale, “fortemente incentivata ai pensionati della sua fascia di età nelle campagne di sensibilizzazione del Ministero della Salute”. L’indennizzo era stato negato originariamente sia dal centro medico, sia dal Ministero, poiché la vaccinazione in oggetto non è obbligatoria, ma solo raccomandata.

 

Come si legge nel suo comunicato stampa, la Corte ha ritenuto che, come accade per quelle obbligatorie, anche la vaccinazione raccomandata antinfluenzale ha l’obbiettivo di assicurare la tutela della salute collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale della popolazione. Pertanto, anche in questo caso esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere dell’eventuale pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio collettivo.


La sentenza precisa poi che l’estensione del riconoscimento del diritto all’indennizzo non implica affatto valutazioni negative sul grado di affidabilità scientifica della somministrazione delle vaccinazioni. Al contrario, la previsione dell’indennizzo, sempre che sia accertato un nesso di causalità tra somministrazione del vaccino e menomazione permanente, completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.