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Cassazione. Niente indennità di temporanea ai dipendenti statali

02/11/2017

 
I dipendenti statali in caso di infortunio sul lavoro non hanno diritto all’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL in quanto, nel periodo in cui si astengono dal lavoro a causa dell’infortunio, percepiscono per intero la normale retribuzione da parte del datore di lavoro.


Lo afferma e lo ribadisce la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21325 del 14/9/2017, accogliendo il ricorso dell’INAIL avverso la sentenza della Corte di appello che aveva riconosciuto a una collaboratrice scolastica l’indennità per inabilità temporanea assoluta per quaranta giorni a seguito dell’incidente stradale occorsole.


Dopo una ricognizione delle fonti normative di riferimento, la Cassazione richiama l’art. 127 del DPR 1124/1965 il quale dispone che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l’INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni, dalle quali è esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (art. 2 del D.M. 10.10.1985 del Ministero del lavoro), fermo restando il diritto degli assicurati al trattamento previsto dallo stesso DPR 1124.