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Permessi al padre lavoratore anche se la madre č casalinga

29/09/2014



Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4618 del 10 settembre 2014 ha ribadito il diritto del padre ad usufruire dei riposi giornalieri (ex allattamento) anche se la madre è casalinga.
Il caso di specie riguarda un assistente della Polizia di Stato al quale era stato negato dalla propria Amministrazione il diritto a fruire dei riposi giornalieri di cui all’art. 40 del T.U. n. 151/2001 (Tutela della maternità e della paternità) con decorrenza dal giorno successivo al compimento del terzo mese di vita del figlio, in quanto la moglie era casalinga.
Il TAR si era pronunciato in senso negativo, mentre il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del lavoratore, recependo l’orientamento giurisprudenziale che equipara l’attività domestica ad una vera e propria attività lavorativa.
Del resto – si precisa nella sentenza - proprio perché i compiti esercitati dalla casalinga risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente (v. sentenze Cassazione) è del tutto incongruo dedurne “l’oggettiva possibilità, nel caso della lavoratrice casalinga, di conciliare le delicate e impegnative attività di cura del figlio con le mansioni del lavoro domestico” laddove, invece, è di comune esperienza che l’attività esercitata in ambito familiare spesso necessita, alla nascita di un figlio, di aiuti esterni (baby-sitter, ecc.), utilmente surrogabili, nel caso delle famiglie mono-reddito, proprio mediante ricorso al godimento dei permessi di cui all’art. 40 da parte dell’altro genitore lavoratore dipendente.
Tale orientamento rispetta il principio della paritetica partecipazione di entrambi i coniugi alla cura e all’educazione dei figli, che ha radici nei precetti della Costituzione.