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Illecito utilizzo permessi legge 104/92 e licenziamento

19/03/2014


Il lavoratore che utilizza in modo illecito i permessi ex art. 33 della legge 104 per fini del tutto estranei a quelli previsti dalla norma, ad esempio per andare in vacanza o per attività personali, anziché assistere il familiare, può essere legittimamente licenziato, a nulla rilevando che il fatto illecito sia emerso a seguito del controllo di un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4984 del 4 marzo 2014, rigettando il ricorso del lavoratore che riteneva che, ai fini del licenziamento disciplinare, il pedinamento effettuato dall’azienda fosse in violazione dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/70).

Precisa la Corte che la legge 300/70 delimita, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi solo per scopi di tutela del patrimonio aziendale e di vigilanza dell'attività lavorativa, ma non preclude il potere dell'imprenditore di avvalersi di soggetti diversi, come nel caso di specie, di un'agenzia investigativa, per accertare i comportamenti illeciti del lavoratore, non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione.

Nel caso in esame il controllo era finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio dei permessi ex art. 33 L. 104/92 (suscettibile di rilevanza anche penale) e non ha riguardato l’adempimento della prestazione lavorativa essendo stato effettuato al di fuori dell’orario di lavoro, ed è quindi da ritenersi conforme ai principi sanciti in materia ed in linea con gli orientamenti giurisprudenziali della stessa Corte.

Non può negarsi la natura illecita dell’abuso del diritto ai benefici della legge 104/92, sia ai danni dell’Inps che erogava l’indennità per i giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro, tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro.