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Fruizione congedo straordinario retribuito. Parere del Dfp

12/03/2013


Il Dipartimento della funzione pubblica, con nota 2285/2013 risponde alla richiesta di parere del Miur in merito alla fruizione del "congedo straordinario retribuito” per l’assistenza a familiari disabili gravi (art. 42, commi 5 e ss, del D.Lgs. n. 151/01), con particolare riguardo agli effetti che questa assenza dal lavoro determina sulla maturazione dell’anzianità di servizio ai fini della progressione economica e della pensione.
Dopo aver ricordato le finalità di questo congedo e le modifiche apportate all’art. 42 dal decreto legislativo n. 119/2011, nonché le precisazioni contenute nella circolare n. 1/2012, il Dfp giunge alla conclusione che il periodo di congedo deve essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto alla pensione e per la sua misura, ma non ai fini della progressione economica.
“Questa conclusione – si legge nella nota – è confermata dalla considerazione che, di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un’attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa”.