Lavoratori sportivi: diritto alla NASpI e DIS-COLL
La recente Riforma del lavoro sportivo ha esteso la copertura dell’indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL anche alle professioni sportive. Le modifiche introdotte valgono indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico di appartenenza del lavoratore.
Introdotta dal Dlgs 36/2021 con decorrenza 1° luglio 2023, questa novità consente oggi a tutti i lavoratori sportivi subordinati, iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, di accedere alle tutele previdenziali cosiddette “minori”, quali ad esempio la disoccupazione involontaria, previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
I benefici: maggiore sicurezza economica per i lavoratori dello sport e possibilità di avere accesso a specifici sussidi in caso di perdita involontaria del lavoro.
Vediamo nel dettaglio quale impatto ha avuto la Riforma sulla fruizione della NASpI e DIS-COLL.
Accesso alla NASpI per i lavoratori sportivi subordinati.
Possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori con:
- almeno 13 settimane (equivalenti a 78 giornate accreditate nel Fondo Pensione degli Sportivi) di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Ma quali sono i passaggi da compiere per accedere alla NASpI? Chiariamolo con un esempio.
Un allenatore assunto a tempo determinato presso una squadra di calcio termina il rapporto di lavoro per mancato rinnovo del contratto della stagione sportiva (1 anno).
Requisiti per la NASpI:
- deve aver accumulato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti;
Domanda di NASpI:
- deve presentare domanda entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Importo dell’indennità:
- è calcolato sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni;
- è calcolato come il 75% della retribuzione mensile, con specifici limiti e incrementi.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Dal primo luglio 2023 i lavoratori sportivi dilettantistici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla Gestione Separata INPS.
Pertanto, hanno diritto alla DIS-COLL e la prestazione:
- viene calcolata in base al reddito medio mensile derivante dai versamenti contributivi;
- viene corrisposta per un periodo massimo di 12 mesi.
Cumulabilità con redditi da lavoro sportivo dilettantistico.
Il lavoratore che percepisce la NASpI oppure la DIS-COLL è tenuto a dare comunicazione all’INPS di eventuali altri redditi derivanti da attività sportiva.
L’obbligo di comunicazione riguarda:
- in caso di NASpI, tutti i tipi di rapporto di lavoro;
- in caso di DIS-COLL, solo le attività autonome o parasubordinate.
Nel settore dilettantistico, questo obbligo scatta superati i 5mila euro di reddito annuo.
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