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Il contrassegno di parcheggio per disabili

17/09/2019

 

Si riportano, in sintesi, alcune informazioni riguardo “il contrassegno di parcheggio per disabili”, previsto dall'art. 381 del DPR n. 495/92 come modificato dal DPR n. 151/2012.

Possono chiederlo al Comune di residenza le persone invalide e disabili con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta e i non vedenti, previa presentazione della relativa certificazione medico legale rilasciata dalla propria Asl.
 

Viene concesso anche alle persone temporaneamente invalide, a causa di infortunio o per altre cause patologiche, per un periodo di tempo determinato.
 

Il “contrassegno” consente ai veicoli a disposizione delle persone disabili (in qualità di conducenti o di passeggeri) la circolazione e la sosta gratuita in determinate zone e spazi, secondo quanto previsto dalla normativa.

 

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, viene rilasciato indipendentemente dal possesso della patente di guida del disabile ed è valido su tutto il territorio nazionale e negli altri paesi dell’UE.

 

Per informazioni specifiche rivolgersi al proprio Comune di residenza.

 

Sono previste sanzioni per l’utilizzo improprio del contrassegno, quando non vengano osservati le condizioni e i limiti indicati, e per chi utilizzi in modo improprio le strutture riservate alle persone disabili o le ostruisca o le occupi senza titolo (es. sosta o fermata negli spazi riservati o in corrispondenza di rampe, scivoli, ecc.). Situazioni quest’ultime che purtroppo si verificano frequentemente.

 

 

Spazio di sosta personalizzato

 

Nei casi di particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune può assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne.

 

Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del “contrassegno”.


La nuova disciplina non prevede più che chi beneficia della concessione "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo", condizione che nel passato ha creato interpretazioni diverse e comportamenti a volte restrittivi da parte dei comuni.


In sostanza, il posto di sosta personalizzato può essere concesso anche se la patente e l'autovettura siano o meno in possesso del richiedente.

 

Nella domanda dovrà essere riportata copia del “contrassegno” e indicazione del luogo dove si richiede l'area di sosta, ad esempio in prossimità della propria abitazione o della sede lavorativa, di studio, ecc. (quando vi sia necessità di uso frequente del mezzo privato), e altra specifica documentazione richiesta, sempre che il richiedente non disponga già di un adeguato posto auto.