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Prestazioni a sostegno del reddito per persone senza fissa dimora

24/07/2019

 


L’INPS, nel messaggio n. 2521/2019, torna ad occuparsi dei soggetti dichiarati irreperibili e di quelli senza fissa dimora chiarendo alcuni aspetti in merito all’istruttoria delle domande e dei pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito.
 

In particolare, l'Istituto fornisce alcune precisazioni a seguito del precedente messaggio n. 689/2019, al fine di evitare possibili disconoscimenti del diritto alle prestazioni assistenziali. Le persone senza fissa dimora, si legge nel messaggio INPS, hanno il diritto di ottenere una residenza, ancorché “fittizia”, nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, purché si siano attenuti agli obblighi di legge.

 

Come già chiarito nel precedente messaggio n. 689/2019, il presupposto per il riconoscimento del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito a carattere assistenziale, nonché all’assegno di maternità dei lavoratori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato), è la residenza del beneficiario nel territorio dello Stato italiano, così come annotata nei registri anagrafici del Comune.
 

Ne consegue, precisa l’INPS, che anche le persone senza fissa dimora, se iscritte all’anagrafe di un Comune del territorio italiano, anche con una residenza “fittizia”, hanno diritto ad accedere e a continuare a fruire delle prestazioni in argomento.