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Assicurazione infortuni domestici, cosa cambia?

24/01/2019


INAIL: assicurazione infortuni domestici per il 2019, cosa cambia

 

 

Sono molte le novità in arrivo per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. La legge di Bilancio 2019 ha infatti modificato in parte la legge n. 493/1999 istitutiva dell’assicurazione.
 

Si segnala, innanzitutto, un ampliamento della tutela. La rendita è corrisposta in presenza di una inabilità del 16% invece del 27%. Qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento spetta una prestazione una tantum pari a euro 300 rivalutabile. È previsto anche “l’assegno per l’assistenza personale continuativa”, di cui all’articolo 76 del testo unico n. 1124/1965 per i titolari di rendita che si trovino in una o più condizioni menomative.

Il premio è raddoppiato da euro 12,91 a 24,00 euro annui.

Hanno inoltre l'obbligo di assicurarsi i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni.
 

Per l’attuazione delle nuove disposizioni dovrà essere adottato un decreto interministeriale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.
 

L’INAIL, con la circolare n. 2 del 22 gennaio 2019, fornisce le prime indicazioni in merito all’assicurazione, tenuto conto che il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° gennaio 2019, che il prossimo 31 gennaio scade il termine per il pagamento del premio per l’anno in corso e che si è in attesa del previsto decreto attuativo.
 

Pertanto, sia ai fini del rinnovo dell’assicurazione entro fine gennaio, sia per le persone che maturano i requisiti assicurativi nel 2019, compresi coloro che compiono 66 o 67 anni di età nel corso dell’anno, l’importo da versare resta di euro 12,91, fermo restando che con il decreto interministeriale tale premio sarà successivamente allineato all’importo di euro 24,00 per il 2019.
 

L’INAIL precisa anche che, sempre in attesa dell’adozione del citato decreto, rimane invariata la disciplina dell’esonero dal pagamento del premio per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: titolarità di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, per l’anno precedente, non superiore a 4.648,11 euro; appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF, per l’anno precedente, non sia superiore a 9.296,22 euro. Per questi il premio è a carico dello Stato e l’iscrizione avviene con “autocertificazione” che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero.
 

Con l’occasione ricordiamo che, secondo le disposizioni non modificate, l’assicurazione è obbligatoria per le donne e per gli uomini, con i previsti requisiti, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui vivono, con esclusione di coloro che sono occupati in attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. Per ambito domestico si considera l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) e se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).
 

Coloro che raggiungono i requisiti per l’assicurazione dopo il 31 gennaio sono tenuti al versamento del premio, o alla presentazione del modello di autocertificazione (nel caso siano esonerati), al momento in cui maturano i requisiti stessi.
 

Per ottenere le prestazioni dall’INAIL è necessario essere assicurati!
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici del Patronato ITAL UIL che offrono consulenza e assistenza a tutti coloro che sono soggetti a questo obbligo assicurativo.