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Permessi L.104 e attività compatibili con l'assistenza

10/01/2019


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30676 del 27 novembre 2018, ha stabilito che il concetto di assistenza al disabile, durante i tre giorni di permesso mensile, non può essere interpretato in senso restrittivo, dovendosi riconoscere un significato più ampio rispetto alla semplice attività di accudimento.


Il caso riguarda una lavoratrice licenziata dalla propria datrice di lavoro per aver impropriamente utilizzato i permessi concessi per assistere la madre disabile e per essere uscita di casa nel giorno di congedo per malattia.
 

La Corte di Appello accoglie il ricorso della dipendente, dichiara illegittimo il licenziamento, ritenendo le contestazioni infondate, in quanto le circostanze di fatto non erano risultate idonee a sostenere l'accusa, dovendosi anche escludere rilevanza al fatto che la lavoratrice fosse uscita di casa nel giorno in cui era in congedo per malattia, mancando la prova della incompatibilità della uscita con l’infermità.
 

La Cassazione, nel rigettare il ricorso della datrice di lavoro, conferma in sostanza la sentenza della Corte territoriale in quanto la decisione è centrata sulla circostanza che la lavoratrice nelle giornate oggetto della contestazione aveva comunque dedicato il proprio tempo ad attività riconducibili in senso lato al concetto di assistenza, non potendo essere, questo, interpretato in senso limitativo.
 

Sono così ribaditi i precedenti criteri sanciti dalla Suprema Corte, secondo i quali l’assistenza non può intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi adeguati alle personali esigenze di vita, sempre che risultino salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile.