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Bonus bebč: rinnovo ISEE entro dicembre

18/12/2018




L’INPS, con il messaggio n. 4569 del 6 dicembre 2018, ricorda che dal 2015 gestisce le domande dell’assegno di natalità, c.d. bonus bebè, e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore degli aventi diritto.
 

L’importo del bonus bebè è di 960 euro annui (80 euro al mese) ed è corrisposto per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino al terzo anno di età del bambino o del terzo anno a seguito dell'adozione, come previsto dalla legge di Stabilità 2015. Il reddito del nucleo familiare del genitore richiedente non deve essere superiore a 25mila euro annui (ISEE). L'importo dell'assegno è raddoppiato (160 euro al mese) quando il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui. L'assegno viene corrisposto a domanda.

La legge n. 205/2017 ha riconosciuto lo stesso beneficio anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ma solo fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare.

In entrambi i casi, per poter richiedere l’assegno deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ove siano ricompresi nel nucleo familiare anche i dati del figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.

L’INPS precisa che, benché la domanda di assegno si presenti una sola volta, in genere nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario che il richiedente rinnovi la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per ciascun anno di spettanza del beneficio.

Sollecita pertanto coloro che, avendo richiesto l’assegno per gli anni 2015/2016/2017, non hanno ancora presentato la DSU, utile al rilascio dell’ISEE per l’anno 2018, di presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2018, affinché l’Istituto possa riprendere il pagamento delle mensilità sospese. La mancata presentazione della DSU entro il 31 dicembre 2018 avrà come conseguenza non solo la perdita delle mensilità per l’anno 2018, ma anche la decadenza della domanda di assegno presentata nell’anno 2017 (e in alcuni casi nel 2016 o 2015).

Nel caso di decadenza chi sia ancora in possesso dei requisiti di legge, potrà presentare una nuova domanda di assegno nel 2019, per il periodo residuo, ma senza possibilità di recuperare le mensilità dell’anno 2018 e con decorrenza del beneficio dalla data di presentazione della domanda.

Gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2019, inclusi quelli che hanno presentato o presenteranno la DSU entro il 31 dicembre 2018, sono invitati a presentare una nuova DSU dal 1° gennaio 2019, per consentire all’Istituto la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno per l’anno 2019.


Ricordiamo che il conseguimento di questo beneficio coinvolge in via preliminare il CAF UIL per l’acquisizione dei modelli ISEE (DSU) e l’ITAL UIL per la trasmissione in via telematica delle domande all’INPS.